Art. 5.
(Imparzialità, indipendenza e terzietà del conciliatore).

      1. Ricevuta la comunicazione dell'ordinanza di delega allo svolgimento del tentativo di conciliazione di cui all'articolo 183, quarto comma, del codice di

 

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procedura civile, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge, il conciliatore deposita nella cancelleria del giudice delegante formale accettazione e contestuale dichiarazione, sotto la propria responsabilità, di imparzialità, indipenden- za e terzietà nonché di insussistenza di motivi di incompatibilità o astensione.